PRIMA CASA: il regime dei benefici fiscali
L'agevolazione per la prima casa è prevista sugli atti a titolo oneroso
che comportino il trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale (nuda proprietà, abitazione, usufrutto) relativi ad un'unità
immobiliare non avente le caratteristiche di casa di lusso.
In base alle norme vigenti si devono verificare le seguenti condizioni affinché l'aliquota agevolata sia applicabile:
- l'abitazione trasferita deve essere casa di abitazione "non di lusso";
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune dove l'acquirente abbia o
stabilisca entro 18 mesi la residenza o nel quale svolga la propria
attività, anche non lucrativa (il requisito della residenza non è
richiesto al personale delle forze armate e della polizia);
- l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con
il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di
altra casa di abitazione nel comune dove è situato l'immobile
acquistato;
- l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote di
comproprietà o in regime di comunione legale, sul territorio nazionale,
di diritti di proprietà (anche nuda), usufrutto, abitazione su altra
casa di abitazione acquistata con le agevolazioni sull'acquisto della
prima casa.
L'agevolazione spetta pure per l'acquisto di alcune pertinenze
dell'abitazione, anche con atto separato, e per non più di una delle
seguenti:
- cantina o soffitta (categoria catastale C/2);
- rimessa o box auto (categoria catastale C/6);
- tettoia o posto auto (categoria catastale C/7).
*LE ALIQUOTE*
La manovra economica approvata in agosto 2006 ha modificato alcune
parti della normativa del settore delle compravendite immobiliari.
Entriamo nel dettaglio.
In caso di acquisto di un immobile si applicano l'imposta di registro o
l'IVA (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catatstale.
In caso di acquisto di un immobile da un privato, le imposte da corrispondere sono invece le seguenti:
- imposta di registro del 3% se si tratta di prima casa (si pagherà il 7% di imposta nel caso in cui non sia prima casa);
- imposta ipotecaria in misura fissa di € 168,00 se si tratta di prima casa (si pagherà il 2% di imposta negli altri casi);
- imposta catastale in misura fissa di € 168,00 se si tratta di prima casa (l'1% negli altri casi).
*SOGGETTI IVA*
Quando il venditore è un soggetto IVA che opera nel settore
dell'edilizia (come un'impresa di costruzioni) e gli immobili vengono
ceduti entro 4 anni dall'ultimazione, sul prezzo di acquisto indicato
nell'atto di compravendita bisognerà corrispondere:
- IVA al 4% se si tratta di prima casa (altrimenti si pagherà un'imposta del 10% nel caso in cui non sia prima casa);
- imposta di registro in misura fissa di € 168,00;
- imposta ipotecaria in misura fissa di € 168,00;
- imposta catastale in misura fissa di € 168,00.
Se il venditore è soggetto IVA che opera nell'edilizia e gli immobili
sono ceduti oltre i 4 anni dalla fine dei lavori, sul prezzo d'acquisto
bisognerà corrispondere:
- imposta di registro del 3% se si tratta di prima casa (altrimenti si
pagherà l'imposta di registro del 7% nel caso in cui non sia prima
casa);
- imposta ipotecaria in misura fissa pari a € 168,00 ed imposta
catastale in misura fissa pari a € 168,00 nel caso di prima casa.
Diversamente si pagherà l'imposta ipotecaria e catastale nella misura
complessiva del 3% nel caso in cui non sia prima casa.
(fonte: "L'Arena" di Verona, inserto Economia/Norme & Tributi del 05/11/2006)