PRIMA CASA: Agevolazioni sul riacquisto
La normativa vigente prevede che chi vuol vendere un'abitazione per
acquistarne un'altra, ha diritto ad uno sconto fiscale pari all'imposta
pagata precedentemente, a condizione che sussistano i requisiti per la
tassazione con aliquota ridotta "prima casa" e che l'operazione venga
conclusa nel giro di un anno.
Quindi è previsto un bonus fiscale a favore di coloro che vendono
l'abitazione acquistata fruendo della tassazione ridotta per
acquistarne, entro un anno, un'altra (non solo in proprietà, ma anche a
qualsiasi titolo, ad esempio usufrutto).
L'agevolazione fiscale consiste in un credito d'imposta pari all'IVA o
all'imposta di registro pagata all'atto del precedente acquisto, che
non potrà però superare l'importo dell'imposta dovuta per
l'acquisizione della nuova casa. Ma per poter usufruire del bonus
fiscale è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
- fra la vendita della vecchia casa e l'acquisto della nuova casa non deve passare più di un anno;
- l'abitazione venduta deve essere stata sottoposta, al momento
dell'acquisto, a tassazione in misura ridotta prevista per la prima
casa;
- anche per l'acquisto della nuova abitazione devono sussistere i
presupposti per l'applicazione dell'aliquota d'imposta agevolata in
base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.
Il credito d'imposta può essere portato in diminuizione dall'imposta di
registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato, oppure potrà farsi
valere in pagamento delle imposte di registro, ipotecarie, catastali,
di successione, di donazione dovute sugli atti e denunce presentati
successivamente all'acquisizione del credito.
Il bonus potrà essere anche dedotto dall'Irpef dovuta in base alle
dichiarazioni che verranno presentate dopo il nuovo acquisto, oppure di
utilizzare il credito in compensazione.
Il beneficio dovrà in ogni caso essere fatto valere in pagamento dei tributi e non potrà trasformarsi in diritto al rimborso.
E'importante sottolineare che la nuova agevolazione si applica a tutti
gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge, l'1
gennaio 1999, a prescindere dalla data in cui è avvenuto il primo
acquisto.
(fonte: "L'Arena" di Verona, inserto Economia/Norme & Tributi del 22/10/2006)